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STATUTO

Statuto della Ronda della Carità Amici di Bernardo Onlus Verona


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INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

Titolo II - Le risorse economiche

Titolo III - Aderenti

Titolo IV - Gli Organi

Titolo V - Il Bilancio

Titolo VI - Il Collegio dei Probiviri

Titolo VII - Responsabilità

Titolo VIII - Scioglimento

Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. La Associazione di Volontariato "RONDA DELLA CARITÀ - AMICI DI BERNARDO" ha sede legale in Verona, Via Silvestrini, 10.

2. Con l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, la stessa sarà denominata "Associazione di Volontariato RONDA DELLA CARITA' - AMICI DI BERNARDO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche "RONDA DELLA CARITÀ - AMICI DI BERNARDO Onlus".

Art. 2 OGGETTO E SCOPO

1. La Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, socio sanitaria, nella beneficenza e si basa sulla prestazione personale, spontanea, gratuita dei soci, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Essa è apolitica, apartitica, aconfessionale e ispirata ai principi della democraticità e della solidarietà. La sua attività consiste nell'assistere, sostenere, soccorrere e prendersi cura delle persone che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di difficoltà e di emarginazione, senza distinzione di sesso, razza, colore, religione e fede, con particolare attenzione verso le persone senza casa.

3. Per meglio raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà:

  • gestire centri di accoglienza, servizi igienici, mense e punti di ristoro;
  • provvedere alla raccolta di viveri, coperte, capi di abbigliamento e di quant'altro possa servire per alleviare le sofferenze delle persone in difficoltà, da distribuire gratuitamente alle persone e alle famiglie che necessitano di sostegno;
  • organizzare servizi di assistenza sanitaria in convenzione con medici e personale sanitario;
  • divulgare la cultura della solidarietà attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, produzione di testi, giornali, video e ogni altro mezzo di comunicazione idoneo allo scopo;
  • coordinarsi con altre associazioni aventi finalità non contrastanti con quelle della presente Associazione per meglio gestire i servizi o per partecipare alla gestione di servizi ulteriori e particolari.

4. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà gestire attività commerciali o produttive marginali, ai sensi di legge, finalizzate alla raccolta di proventi da impiegarsi interamente per i fini istituzionali dell'organizzazione. Detti proventi saranno evidenziati in apposita voce del bilancio.

5. L'Associazione deve svolgere la sua attività attraverso l'operato determinante e prevalente degli aderenti. È consentito assumere lavoratori dipendenti e fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO II - LE RISORSE ECONOMICHE

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Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di sostenitori privati;
  • contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 4 QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione da corrispondere all'atto dell'adesione o della rinnovazione dell'iscrizione ed eventuali casi di esonero dalla stessa.

2. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

3. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 5 AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ADERENTI

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Art. 6 I SOCI

1. Sono soci della Associazione:

  • i soci fondatori: sono coloro che si sono adoperati per la nascita dell'Associazione ed hanno partecipato alla redazione dell'atto costitutivo;
  • i soci volontari: sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione e partecipano personalmente all'attività sociale per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Alle persone che svolgono attività di volontariato non possono essere erogate retribuzioni, nemmeno da parte dei beneficiari, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci tutte le persone che abbiano compiuto i diciotto anni di età, che dimostrino interesse e sensibilità verso gli scopi dell'Associazione.

2. Possono essere ammessi a socio anche enti e persone giuridiche ad ordinamento democratico i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione e possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 8 DIRITTI DEL SOCIO

1. L'adesione alla Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed il diritto di voto nell'Assemblea.

Art. 9 AMMISSIONE DEL SOCIO

1. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto, regolamenti e decisioni.

2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento.

3. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

4. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. I soci volontari sono assicurati per malattie, per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, a norma di legge.

Art. 11 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa.

2. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ne riceva la notifica.

3. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea in caso di inadempienza agli obblighi di versamento o per gravi motivi.

4. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento il socio può essere escluso anche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

5. Costituisce grave motivo, ai fini dell'esclusione del socio, il non aver partecipato per otto settimane consecutive alla vita ed all'attività dell'Associazione.

6. L'associato può impugnare il provvedimento di esclusione entro un mese dal giorno in cui gli è stato comunicato. In tal caso l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla decisione.

7. L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo va impugnata avanti all'Assemblea con ricorso inoltrato al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea deve riunirsi e deliberare sull'impugnazione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

TITOLO IV - GLI ORGANI

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Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Presidente dell'Associazione, il quale presiede anche il Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo curano la tenuta dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

3. All'inizio di ogni adunanza, l'Assemblea nomina fra i presenti un segretario, che cura la redazione del verbale, ove vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni.

4. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci o da almeno un terzo dei consiglieri.

2. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Verona.

3. La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede sociale e lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Art. 16 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

  • provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione e del Tesoriere;
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • adotta le decisioni ed i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

4. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione, salvo che si tratti della modifica della sede legale, nel qual caso è sufficiente la maggioranza di cui al comma 3.

5. Per la deliberazione di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

6. Sulle questioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità, il Presidente dell'Associazione, i Consiglieri ed il Tesoriere non hanno diritto di voto.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

8. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di quattro deleghe. I voti riguardanti le elezioni alle cariche sociali non possono essere delegati ad un candidato alla carica per cui si procede ad elezione.

9. I voti riguardanti le elezioni alle cariche sociali e l'esclusione dei soci sono a scrutinio segreto, salvo diversa volontà dell'Assemblea.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compreso il Presidente dell'Associazione.

2. I Consiglieri sono eletti fra i soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. Il consiglio nella sua prima adunanza elegge, fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

4. All'inizio di ogni adunanza, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un segretario che curerà la redazione del verbale.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere presente più anziano di età.

6. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, entro un mese deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla elezione dei componenti necessari per ricostituire il numero dei consiglieri. I nuovi eletti durano in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri venuti meno.

7. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, subentra in sua vece il candidato non eletto che aveva ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Consiglio Direttivo. Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

8. In caso di mancanza, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione fra i soci. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

9. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

10. In caso di assenza non giustificata di un consigliere, che non sia il Presidente dell'associazione, per quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, questi può deliberarne la decadenza dalla carica.

Art. 19 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  • l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
  • l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  • la verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
  • delibera le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o persone.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione a uno o più associati, con il loro consenso.

Art. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, con comunicazione che giunga all'indirizzo dei suoi membri almeno otto giorni prima dell'adunanza, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi membri. In assenza delle formalità di convocazione di cui all'articolo 20, è comunque atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

3. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, fra le quali vanno ricomprese tutte quelle il cui valore ecceda Euro 10.000,00 (diecimila/00), occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 22 RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più consiglieri.

2. La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente dell'Associazione.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto fra i soci, resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 24 FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, del quale fa parte di diritto.

2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In mancanza di ratifica, il Presidente risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione.

5. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ad eccezione del compimento degli atti di cui al comma precedente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

6. Il solo intervento del Vice Presidente nelle adunanze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

CAPO IV

IL TESORIERE

Art. 25 ELEZIONE DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 26 FUNZIONI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

2. Egli custodisce inoltre il denaro ed i valori dell'Associazione.

TITOLO V - IL BILANCIO

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Art. 27 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

2. Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 27bis REVISORE CONTABILE

1. Il controllo contabile sull'Associazione è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico. Non può essere incaricato revisore contabile un socio dell'Associazione.

3. Il revisore contabile esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2409bis Cod. Civ., cui si fa altresì riferimento per ogni questione non espressamente prevista nel presente articolo.

TITOLO VI - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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Art. 28 FUNZIONI

1. Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione nonchè l'applicazione o l'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto dovranno essere sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.

2. I Probiviri giudicano "probo et aequo" senza formalità di procedure.

Art. 29 COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre persone, due delle quali nominate da ciascuna parte contendente e la terza nominata dai primi due.

2. I Probiviri potranno essere eletti anche fra le persone esterne all'Associazione.

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

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Art. 30 RESPONSABILITA' DELLE OPERAZIONI

1. Per le operazioni compiute in nome e per conto dell'Associazione, senza il consenso dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO

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Art. 31 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L.23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Art. 32 ORGANI E CARICHE SOCIALI IN CORSO

1. Gli organi e le cariche sociali in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, cesseranno alla loro naturale scadenza secondo quanto stabilito dal precedente Statuto.

2. Per il loro funzionamento si osservano, comunque, le disposizioni del presente Statuto.

Art. 33 LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto e per la interpretazione di quest'ultimo, si deve fare riferimento alle disposizioni in materia di enti contenute nel Codice Civile, nella legge 266/91, nel D.M. 25.05.95, nel D.Lgs 460/97 e nel Testo Unico Imposte sui Redditi, nonché in qualunque altra normativa che disciplini le associazioni di volontariato.


RONDA DELLA CARITA' AMICI DI BERNARDO ASSOCIAZIONE ONLUS VERONA Via Silvestrini, 10 Angolo V.le dell'Industria 37135 Verona
Tel. 045 580 390   Fax 045 709 31 187   Cod.Fisc. 93092630230  info@rondadellacaritaverona.org